STATUTO

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE ANC SPINETOLI

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

1.1 E’ costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l’Associazione di Volontariato operante senza fini di lucro avente la seguente denominazione: NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE ANC SPINETOLI – ODV

1.2  Soltanto dopo l’iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l’Associazione aggiungerà alla denominazione NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE ANC SPINETOLI – ODV anche la l’acronimo ETS.

1.3 L’Associazione si caratterizza per essere apartitica, apolitica e per avere struttura e contenuti democratici, durata illimitata, assenza di fini lucrativi e svolgere attività a favore della collettività grazie alle prestazioni personali fornite dai propri volontari, non retribuite in nessun modo.

1.4 La sede legale è attualmente nel Comune di Spinetoli (AP) Via Accesso Stazione n. 3. Eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifiche statutarie. E’ data facoltà al Comitato Esecutivo di variare la sede legale ove ne riavvisa la necessità dandone comunicazione all’Assemblea dei Soci. L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali iscritta.

1.5 L’Associazione svolge ordinariamente la propria attività nell’ambito del territorio della Regione Marche ma, ove richiesto, potrà operare anche sul territorio nazionale o all’estero su attivazione degli Organi Centrali, Regionali e locali dello Stato o di altri Enti Pubblici o privati che ne abbiano titolo.

Art. 2 – Scopi e Principi

2.1 L’Associazione costituisce libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione Nazionale e Regionale.

2.2 L’Associazione si riconosce nei valori e principi contenuti nello Statuto Organico dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) approvato con D.P.R. 1286 del 25 luglio 1956, con le varianti deliberate dal Consiglio Nazionale nelle sedute del 27 aprile 2006 e ottobre 2007. F.n. 8/4303 in data 30 gennaio 2007 del MINISTERO DELLA DIFESA- Ufficio Legislativo. Iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, ai sensi dell’art. 2 del DPR 10 febbraio 2000 n. 361 con protocollo n. 33476/1471/2007 Area V URPG in data 22 maggio 2007 della Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo.

2.3 Pur mantenendo la propria piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale l’Associazione aderisce unitamente ai Gruppi di volontariato di Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Ove costituite, si propone di aderire e coordinarsi con le analoghe organizzazioni operanti sotto l’egida dell’Associazione Nazionale Carabinieri nelle altre Regioni italiane o a livello sovra regionale o nazionale.

2.4 In armonia con i propri fini istituzionali, con quelli di cui allo Statuto Nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di:

(a) operare a tutela dell’integrità della vita, dei beni e dell’ambiente a fronte dei danni o pericolo di danni alla collettività e altri eventi;

(b) promuovere e tutelare i diritti delle persone mediante l’assistenza e/o la vigilanza prioritariamente nei confronti dei soggetti più deboli;

(c) realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalle forze di polizia, con il fine di promuovere l’educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l’integrazione e l’inclusione sociale;

(d) farsi interlocutore nei confronti delle Autorità ed Enti pubblici competenti per le attività e, più in generale, per tutte quelle consentite dal presente Statuto, collaborando con gli Enti medesimi e con le rispettive strutture locali, regionali e nazionali, nei limiti delle risorse disponibili;

(e) coordinarsi con le strutture ed Organizzazioni di Volontariato esistenti nel medesimo ambito di operatività, in via prioritaria, con quelle appartenenti all’ANC;

(f) realizzare, allorquando venga richiesto, attività di osservazione e segnalazione e riferimento per Autorità ed Enti Locali, anche mediante servizi di supporto alle forze di polizia;

(g) promuovere l’informazione e l’educazione civica nel volontariato eventualmente, anche attraverso progetti di Servizio Civile;

(h) stipulare atti di compravendita di beni mobili ed immobili utili al perseguimento degli scopi sociali;

(i) promuovere, organizzare e programmare attività di formazione dei propri aderenti e volontari;

(l) nell’ambito delle attività e scopi previsti nel presente Statuto, attraverso tutti gli strumenti convenzionali legittimi, quali partenariati, convenzioni, intese e ogni altra forma di accordo, l’Associazione è disponibile a collaborazioni nei limiti stabiliti dalle leggi, con Enti Pubblici e Privati, nonché con l’associazionismo, anche promuovendo forme stabili di collegamento, al fine di offrire un servizio di pubblico interesse;

(m) di agire per finalità di superamento di eventuali emergenze, o calamità.

Art. 3 – Attività

L’Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale previste dall’art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 32 CTS.

3.1 L’Associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale:

  1. Interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  • interventi e prestazioni sanitarie;
  • prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (1);
  • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  1. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  • attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
  • alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
  • accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
  • beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  • promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  • protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n 225, e successive modificazioni;
  • riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3.2 L’Associazione, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, potrò svolgere anche attività secondarie e strumentali, diverse rispetto a quella principale, ma pur sempre fra quelle previste dall’art. 5 del decreto legislativo 117/2017, nel rispetto dei criteri e limiti definiti dalla legge e, comunque, da appositi atti e/o regolamenti interni demandati alla competenza all’Organo di Amministrazione. L’Organo di Amministrazione, in particolare, oltre ad avere facoltà di individuare in concreto le attività in oggetto e stabilire eventuale loro disciplina e modalità di svolgimento, dovrà altresì attestarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.e.

3.3 L’Associazione, avvalendosi dei mezzi legittimamente a disposizione (propri o di terzi), nonché delle risorse, capacità conoscenze e prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, svolge la propria opera a favore di terzi e, più in generale, della collettività. In caso di necessità l’Associazione avrà facoltà di assumere dipendenti o avvalersi di collaboratori o prestatori di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla legge e del Nuovo Codice del Terzo Settore.

3.4 In ogni caso nell’ambito delle attività sia principale che secondarie, l’Associazione potrà svolgere ogni attività di volontariato strumentale al perseguimento degli scopi statutari, anche in convenzione con Enti Pubblici e soggetti Privati e con previsione di rimborso spese.

3.5 Per il normale svolgimento delle proprie attività l’Associazione potrà collaborare, partecipare e/o avvalersi dell’attività di altri Gruppi dell’ANC e dei relativi aderenti, anche sotto la supervisione del Coordinamento.

3.6 L’Associazione al fine di finanziare le proprie attività può esercitare attività di raccolta fondi anche attraverso la partecipazione a progetti che la contemplino, ovvero accettare o richiedere a terzi donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, il tutto, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 – Aderenti all’Associazione

4.1 Possono aderire all’Associazione tutte le persone fisiche che condividono i valori ed i principi espressi nel presente Statuto e che decidono di voler contribuire a perseguirne gli scopi e di voler osservare le norme del presente Statuto, dei regolamenti e delle decisioni ritualmente assunte dagli organi dell’Associazione;

4.2 Gli associati sono volontari che per loro libera scelta svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità:

4.3 La loro attività è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà e non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari;

4.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Esecutivo. Salva la facoltà prevista dall’articolo 17, comma 4, del D.L. vo 117/2017, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

4.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.

4.6 L’Associazione deve assicurare i volontari durante la prestazione dei servizi per coprirli da rischi di infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

4.7 Gli associati, il cui numero è illimitato, hanno stessi diritti e stessi doveri.

4.8 La partecipazione ed il conseguente status di associato sono a tempo indeterminato, salvo le ipotesi ed i casi cessazione del rapporto previsti al successivo art. 5.

4.9 Considerato che l’Associazione si ispira ed è strettamente legata all’Associazione Nazionale Carabinieri, della quale porta il nome, i loghi, le divise ed i segni distintivi di riconoscimento, gli aderenti devono al contempo essere anche associati presso una qualunque sezione territoriale dell’Associazione Nazionale Carabinieri e in regola con la relativa iscrizione.

4.10 L’ Associazione dovrà osservare il numero minimo di persone fisiche o giuridiche richiesto dalla normativa vigente, e in particolare dell’art. 32 CTS. Se tale numero viene meno, la stessa dovrà ripristinarlo entro un anno o, in alternativa, chiedere l’iscrizione in altra sezione del Registro unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci e provvedimenti disciplinari

5.1 L’ammissione a socio è deliberata dal Comitato Esecutivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda sottoscritta da parte dell’interessato con cui quest’ultimo:

  • si impegni ad osservare lo Statuto, i regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione;
  • vista la vocazione dell’Associazione ad agire anche con funzioni di vigilanza, in stretta relazione ed a supporto di Enti Pubblici e forze di polizia, l’aspirante aderente dovrà dichiarare di non essere sottoposto a procedimenti penali per reati che possono comportare l’interdizione dai pubblici uffici e di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per questi stessi reati ovvero, per altri reati non colposi con condanna a pena detentiva. Inoltre, nel caso in cui l’aspirante associato abbia previamente cessato un rapporto di pubblico impiego, in particolare, con Forze Armate e di Polizia, si impegna a fornire informazioni sulle relative cause della cessazione;
  • si impegni a partecipare alle attività formative propedeutiche per l’impiego nell’Associazione, e fra di esse, in particolare e, come condizione preclusiva per poter prendere parte a servizi di protezione civile, a conseguire l’attestato di frequenza al “Corso base di Volontariato” tenuto dai competenti organi o che si impegni a conseguirlo nella prima sessione utile;
  • dichiari di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni provocati a persone, animali o cose e cagionati per sua responsabilità o in conseguenza dell’inosservanza delle norme dello Statuto del Regolamento e delle direttive dell’Associazione;
  • si impegni a versare la quota sociale all’atto dell’accoglimento della domanda qualora richiesta;

5.2 L’eventuale relazione della domanda da parte del Comitato Esecutivo deve essere motivata e comunicata in forma scritta; in tal caso, l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di ricorrere contro il provvedimento di reiezione e la relativa decisione definitiva sarà assunta dall’Assemblea dell’Associazione nella prima riunione utile;

5.3 In caso di ammissione, la stessa decorre dalla data della delibera del Comitato Esecutivo, organo a cura del quale viene annotato il nominativo nel libro degli associati e negli ulteriori registri all’uopo previsti non appena sia stata versata la quota associativa annuale se prevista;

5.4 La qualità di socio si perde:

  • per decesso;
  • per recesso (dimissioni volontarie);
  • per decadenza a causa del mancato versamento della quota associativa annuale, o a causa della perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l’adesione all’Associazione. In particolare, nel caso di mancato versamento della quota si presume che l’associato non abbia più interesse a partecipare e che il mancato pagamento equivalga a manifestazione della volontà di recedere (o dimettersi). In tal caso l’effetto consegue automaticamente allo scadere del trentesimo giorno dal ricevimento del sollecito a regolarizzare (il quale dovrà contenere anche l’avvertimento degli effetti decadenziali ricollegati al perdurare dell’inerzia nel pagamento), che gli sia stato consegnato a mani o inviato con raccomandata A/R, o altro mezzo equipollente, da parte del Presidente;
  • per esclusione a seguito di:
  • comportamento contrastante con i principi e gli scopi dell’Associazione;
  • persistenti violazioni degli obblighi statutari, o di quelli derivanti dagli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;

5.5 I provvedimenti disciplinari, fra i quali anche l’eventuale esclusione dall’Associazione, è deliberata dall’Organo di Amministrazione il quale, prima di adottarli ha l’onere di contestare per iscritto all’aderente l’addebito così che questi abbia possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Comitato Esecutivo eventuali controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente;

5.6 Ove gli addebiti siano gravi e/o reiterati, l’Organo di Amministrazione, all’atto della contestazione potrà anche disporre la sospensione immediata dell’associato da ogni attività.

5.7 In mancanza di istanze di riesame o al loro esito negativo, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Comitato Esecutivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta all’associato, il quale, entro 60 giorni dall’avvenuta ricezione, potrà ricorrere all’Assemblea Generale dei soci con ricorso da inoltrare presso il Comitato Esecutivo che ne dovrà attestare la data di deposito. In mancanza di ricorso, la delibera disciplinare diviene definitiva. Viceversa, in caso di ricorso, la decisione definitiva sarà rimessa all’Assemblea dei soci che delibererà nella prima convocazione utile. I provvedimenti sanzionatori adottati, ivi compresa l’eventuale sospensione dalla partecipazione, alle attività, non sono sospesi in pendenza di ricorso all’Assemblea in ogni caso, il socio in questione non potrà votare nella delibera avente per oggetto la propria esclusione;

5.8 I provvedimenti disciplinari adottabili sono:

  • richiamo scritto;
  • inefficienza temporanea dell’adesione per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
  • delibera di esclusione definitiva dell’associazione;

5.9 In ogni caso, l’adozione dei provvedimenti disciplinari di cui sopra dovrà essere motivata e la sanzione dovrà essere proporzionale alla gravità della condotta o infrazione commessa e ad eventuali episodi di recidiva o altra condotta o infrazione;

5.10 Il recesso da parte degli associati dovrà essere reso in forma scritta con comunicazione da inoltrare all’Organo Amministrativo il quale ne prenderà atto con apposita delibera nella prima riunione utile ed avrà effetto da tale data;

5.11 La cessazione del rapporto associativo, da qualunque causa dipenda (recesso, esclusione ritualmente adottata dall’Organo di Amministrazione e non impugnata, ovvero provvedimento definitivo di esclusione adottato dall’Assemblea Generale) dovrà essere annotata da parte dell’Organo di Amministrazione sul libro degli associati e, ove ricorra il caso, ulteriormente comunicata agli Enti preposti alla tenuta di elenchi e/o registri ai quali sia stata previamente comunicata la partecipazione che ora sia venuta meno;

5.12 L’associato che sia stato escluso o abbia dato recesso non ha diritto alla restituzione delle quote versate ed ha l’obbligo di restituzione di tutto quanto ricevuto in ragione dell’appartenenza all’Associazione;

5.13 Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili;

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

6.1 I soci in regola con l’iscrizione hanno diritto di:

  • partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione secondo le direttive impartite dagli organi e soggetti preposti;
  • ogni aderente iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli atti demandati all’Assemblea, per l’elezione degli Organi sociali, nonché diritto di candidarsi per gli Organi elettivi;
  • prendere visione degli atti deliberativi e dei libri sociali (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, e degli altri Organi sociali); tale facoltà potrà essere esercitata previa richiesta scritta da recapitare, anche per via telematica, all’Organo di Amministrazione, il quale dovrà dare riscontro nei successivi trenta giorni con le seguenti opzioni: a) inviando copie digitali per via telematica; b) invitando il richiedente a visionare la gli atti o libri di cui sopra presso la sede dell’Associazione durante gli orari d’ufficio indicati ed alla presenza di almeno un componente dell’Organo di Amministrazione, con facoltà di estrarne copie a proprie spese e con modalità tali da non intralciare la gestione sociale. I soggetti interessati sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall’Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l’esercizio del controllo. In ogni caso, l’Associazione potrà richiedere all’interessato la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali;

6.2 I soci sono obbligati a:

  • osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;
  • svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • svolgere i servizi preventivamente concordati o comunque assunti dall’Associazione, attendendosi in fase di impiego alle disposizioni impartite dai responsabili dell’Associazione;
  • partecipare alle attività formative propedeutiche per l’impiego operativo;
  • non intraprendere iniziative individuali o di gruppo a nome dell’Associazione né utilizzare simboli e strumenti della stessa senza preventiva autorizzazione degli organi sociali competenti;
  • conservare ed utilizzare nel migliore dei modi le attrezzature, il materiale, l’abbigliamento ed i simboli identificativi dell’Associazione e più in generale dell’Associazione Nazionale Carabinieri;
  • mantenere la riservatezza essenziale circa le comunicazioni e le informazioni ricevute durante la realizzazione delle attività istituzionali;
  • tenere sempre, anche al di fuori dal servizio, comportamenti rispettosi sia verso l’Associazione che verso i terzi, astenendosi da ogni atteggiamento in contrasto con i principi, gli scopi e le regole del presente Statuto e, in generale, non portando mai pregiudizio al decoro dell’Associazione, ivi compreso ai valori di cui essa può fregiarsi e farsi portatrice anche attraverso la divisa, i loghi e gli stemmi;
  • versare la quota associativa con le modalità e nell’ammontare stabilito dagli Organi competenti qualora prevista;
  • contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 – Organi dell’Associazione

7.1 Sono Organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Comitato Esecutivo (Organo di Amministrazione);
  • il Presidente;
  • il Collegio dei Revisori;
  • Organo di Controllo (da eleggere solo in presenza dei requisiti di cui all’art. 30 c. 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni)

7.2 Per l’elezione degli Organi dell’Associazione vige il principio della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo nel rispetto ed osservanza di quanto previsto nel presente Statuto;

7.3 Tutte le cariche hanno durata quinquennale (5 anni);

7.4 Le cariche sono gratuite, ai componenti degli organi sociali può essere attribuito il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento della funzione;

7.5 A garanzia dell’indipendenza dell’Associazione e nel rispetto dei principi di apartiticità, apoliticità l’appartenenza agli Organi di direzione è incompatibile con incarichi politici (es.: carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale, di membro di Giunta e/o di Consiglio Comunale al di sopra di 10.000 abitanti o di Enti Locali territoriali), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o  enti di previdenza ed assistenza sociale.

7.6 Ogni causa di incompatibilità determina l’ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Comitato Esecutivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra;

Art. 8 – L’Assemblea dei soci

8.1 l’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e/o straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l’organo di amministrazione.

8.2 Nelle assemblee hanno diritto al voto gli aderenti iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi che siano in regola con il versamento della quota associativa annualmente stabilita;

8.3 Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Non potranno essere delegati a votare in Assemblea per conto di altri associati i componenti del Comitato Esecutivo e dell’Organo di Controllo;

8.4 L’Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato Esecutivo o un decimo degli associati ravvisandone l’opportunità ne facciano richiesta; in tal caso il Presidente deve provvedere alla Convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve svolgersi entro gli ulteriori successivi 60 giorni;

8.5 Le convocazioni devono essere effettuate con modalità certe e documentate con un preavviso minimo di 15 giorni, anche utilizzando modalità telematiche (e-mail, fax, SMS, messaggio sul sistema di comunicazione di gruppo e/o chat in uso per le comunicazioni di servizio agli aderenti);

8.6 L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Esecutivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, se nominato, oppure, in assenza di entrambi, da altro associato scelto a maggioranza semplice dai presenti fra i membri del Comitato Esecutivo;

8.7 Nel caso che l’Assemblea sia convocata come seggio per l’elezione degli Organi Sociali essa sarà presieduta dal socio, non candidato, con maggior anzianità di iscrizione all’Associazione o, in caso di pari iscrizione, dal più anziano di età, in qualità di garante verso tutti. La commissione di scrutinio nominata in seno all’Assemblea elettorale sarà composta da 3 associati non candidati alle cariche sociali. Le candidature devono pervenire al Presidente uscente entro e non oltre 3 giorni prima della data fissata per l’Assemblea elettorale;

8.8 L’Assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria, salvo quanto disposto infra in tema di modifiche statutarie, trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell’associazione, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci, ed in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione;

8.9 L’Assemblea ordinaria, per le cui deliberazioni occorre la maggioranza di voti dei presenti ha i seguenti compiti:

  • elegge i componenti del Comitato Esecutivo e indice la prima riunione del neoeletto organo;
  • elegge i membri del Collegio dei Revisori o, in alternativa, nei casi previsti dall’art. 30 del codice del terzo settore e art. 15 del presente Statuto, in cui divenga obbligatoria la nomina di un Organo di Controllo, i membri di tale Organo di Controllo, ovvero la società di revisione legale o il revisore legale dei conti;
  • approva il bilancio di ogni esercizio:
  • stabilisce l’entità della quota associativa annuale su proposta del Comitato Esecutivo;
  • si esprime in via definitiva sui provvedimenti disciplinari assunti nei confronti degli associati, in caso di ricorso contro il provvedimento adottato dall’Organo di amministrazione;
  • si esprime sulla relazione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso contro provvedimento di relazione adottato dal Comitato Esecutivo;
  • ratifica la sostituzione dei membri del Comitato Esecutivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Comitato Esecutivo, attingendo alla graduatoria dei non eletti;
  • approva eventuali regolamenti di esecuzione del presente Statuto proposti dal Comitato Esecutivo e loro eventuali modifiche;
  • responsabilità dei componenti degli organi sociali e proposizione di azione                                        di responsabilità nei loro confronti;
  • fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
  • destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
  • delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall’Organo di Amministrazione;

8.10 L’Assemblea straordinaria delibera su:

  • modifiche dello Statuto;
  • trasformazione, fusione o scissione;
  • scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio residuo dopo la liquidazione;

8.11 Per l’approvazione di modifiche statutarie, alla relativa assemblea straordinaria dovrà partecipare almeno 1/3 dei soci con diritto di voto e le modifiche verranno approvate con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci con diritto di voto presenti all’Assemblea;

8.12 Per deliberare su trasformazione, fusione o scissione nonché sullo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

8.13 Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Comitato Esecutivo non hanno diritto di voto.

8.14 Il verbale dell’Assemblea viene redatto dal segretario dell’Associazione o in sua assenza, previa delibera favorevole dell’Assemblea, da un suo delegato o altro consigliere e sottoscritto sia dal segretario che dal Presidente e conservato agli atti.

8.15 Possono partecipare alle Assemblee anche eventuali soggetti terzi che siano espressamente invitati, ma senza diritto di voto.

Art. 9 – Il Comitato esecutivo

9.1 Il Comitato Esecutivo viene eletto dall’Assemblea degli aderenti ed è composto secondo il numero degli iscritti nel libro degli associati:

  1. Fino a 50 aderenti n. 5 consiglieri;
  2. Da 51 a 90 aderenti n. 7 consiglieri;
  3. Da 91 a 150 aderenti n. 9 consiglieri;
  4. Da 151 aderenti ed oltre, da n. 11 consiglieri.

9.2 I componenti del Comitato Esecutivo sono eletti dall’Assemblea, possono essere tutti i soci iscritti nel registro soci.

9.3 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti dell’Organo di Amministrazione venga meno all’incarico, il Comitato Esecutivo deve provvedere alla sua sostituzione deliberando la nomina del primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati nella prima occasione immediatamente successiva; il successore permane in carica fino allo scadere dell’intero Organo.

9.4 Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell’Organo decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo. Entro 30 giorni dalla riunione del Comitato Esecutivo appositamente convocato per prendere atto della situazione, il Presidente e/o i membri residui del Comitato Esecutivo devono provvedere a convocare l’assemblea generale per procedere all’elezione del nuovo Comitato Esecutivo. Dalla data della presentazione delle dimissioni e/o cessazione degli incarichi dei membri e sino al verificarsi degli adempimenti per l’elezione del nuovo Organo Amministrativo, quello dimissionario provvede per gli affari correnti e di ordinaria amministrazione.

9.5 I compiti del Comitato Esecutivo sono i seguenti:

  • elegge tra i suoi componenti il Presidente, ed eventualmente un Vice-Presidente;
  • elegge, individuandoli fra gli aderenti, eventuali coordinatori di settore o delegati responsabili ai rapporti derivanti da convenzioni stipulate con soggetti ed enti vari;
  • ratifica la nomina del Segretario dell’Associazione proposto dal Presidente;
  • ratifica la nomina del Tesoriere dell’Associazione proposto dal Presidente;
  • cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • approva lo schema di bilancio, compresi gli eventuali preventivo e consuntivo, proposto dal tesoriere;
  • delibera sulle domande di nuove adesioni;
  • ha competenza nell’ambito dei procedimenti disciplinari verso gli associati e delibera sui relativi provvedimenti disciplinari;
  • stabilisce le norme per il funzionamento dell’associazione anche attraverso delibere e circolari attuative del presente statuto, che assumeranno efficacia vincolante per gli aderenti con il deposito presso la sede e la comunicazione a mezzo mail/SMS o altro sistema di messaggistica in uso per le comunicazioni di servizio a tutti gli aderenti;
  • determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
  • ratifica nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza che siano stati adottati individualmente dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  • delibera la sostituzione del primo dei non eletti nel caso di decadenza di un membro del comitato esecutivo;
  • delibera la nomina di eventuali propri rappresentanti in Organi, Enti, Commissioni in cui sia prevista una rappresentanza dell’Associazione;
  • autorizzare a maggioranza assoluta dei propri componenti il Presidente alla stipula e sottoscrizione di convenzioni con Enti ed Organizzazioni pubbliche e private;
  • assume eventuali decisioni in campo disciplinare;
  • autorizza la costituzione in giudizio dell’Associazione.
  • provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea dei soci.

9.6 L’Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente se nominato ed, in assenza di entrambi, dal consigliere che ha riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, dal più anziano di età.

9.7 La prima riunione del Comitato Esecutivo neoeletto, già fissata dall’Assemblea elettorale, è presieduta dal consigliere che ha riportato il maggior numero di vati e, a parità di voti, dal più anziano di età.

9.8 L’Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione da spedirsi per e-mail, SMS/Altro equipollente sistema di messaggistica comprendente tutti i membri del Comitato esecutivo, almeno otto giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione telefonica con messaggio anche con preavviso di ventiquattro ore. In difetto di convocazione, l’Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

9.9 Il Comitato Esecutivo è convocato almeno una volta ogni 3 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece, se nominato, il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta al Presidente; in tal caso, la riunione deve svolgersi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

9.10 Esso, salvo i casi in cui è espressamente prevista una maggioranza qualificata, delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, Tutti i membri hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

9.11 I verbali di ogni adunanza del Comitato Esecutivo, dovranno essere redatti in forma scritta, anche digitate, a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente o da chi ha presieduto l’adunanza e devono essere conservati agli atti.

9.12 La mancata partecipazione di un consigliere senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Comitato Esecutivo ne determina la decadenza dalla carica.

9.13 I Membri del Comitato Esecutivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. L’obbligatorietà dell’iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza avrà efficacia a partire dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

9.14 Possono partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo, ma senza diritto di voto, eventuali soggetti terzi che siano espressamente invitati dal Presidente.

Art. 10 – Il Presidente

10.1 Il Presidente presiede il Comitato Esecutivo e l’Assemblea dei soci, salvo il caso dell’Assemblea indetta anche per il rinnovo delle cariche sociali. Stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Comitato Esecutivo e coordina l’attività dell’Associazione essendo dotato di poteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

10.2   Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

10.3 In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni Spettano al Vice-Presidente, se nominato ovvero al consigliere con maggior anzianità di iscrizione all’Associazione e, a parità, al più anziano di età.

10.4 Nei casi di successione alla carica di Presidente, quello uscente deve predisporre unitamente al Tesoriere un verbale di “passaggio delle consegne” che contenga l’inventario e rappresenti patrimonio e situazione economico-finanziaria dell’Associazione. Tale verbale deve essere sottoscritto anche da Presidente e Tesoriere subentranti e rimanere in originale agli atti dell’Associazione.

10.5 In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente o al Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, al più anziano di età, convocare entro 30 giorni l’organo di amministrazione per l’elezione del nuovo Presidente.

10.6 IIPresidente cessa dalla carica oltre che alla scadenza del mandato, anche allorquando ometta di provvedere alla convocazione dell’assemblea generale nel caso che gli sia stato richiesto da 1/10 degli associati.

10.7 In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, sottoponendoli a ratifica di quest’ultimo nella prima riunione successiva.

10.8 Adotta i provvedimenti finanziari a firma congiunta con Tesoriere, salvo che per le spese inerenti la gestione ordinaria, per le quali ha autonomia fino ad Euro 1.000,00.

10.9 Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Collegio dei Revisori e in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l’Organo di Controllo per la ratifica del suo operato.

Art. 11 – Il Segretario

11.1 Segretario viene nominato dal Presidente con ratifica del Comitato Esecutivo individuandolo fra gli aderenti che non rivestano altri incarichi.

11.2 Il Segretario oltre ad eventuali altre funzioni amministrative delegategli dal Presidente, ha i seguenti compiti:

a)    provvede alla redazione e tenuta del registro dei verbali dell’Assemblea generale e delle riunioni del Comitato Esecutivo;

b)    svolge attività di supporto a favore del Presidente e del Comitato Esecutivo ai fini della corretta applicazione delle procedure che regolano la vita associativa e amministrativa dell’Associazione.

11.3 In caso di assenza del Segretario, ne può fare le veci un consigliere.

Art. 12 – Il Tesoriere

12.1 Il Tesoriere viene nominato dal Presidente con “ratifica del Comitato Esecutivo individuandolo fra gli aderenti che non rivestano altri incarichi.

12.2 Egli coadiuva il Presidente nella gestione delle procedure di spesa ed, in particolare, ha i seguenti compiti:

  1. predispone lo schema del progetto di bilancio, ivi comprendendo l’eventuale consuntivo e preventivo, da sottoporre prima al Comitato Esecutivo e poi per la definitiva approvazione all’Assemblea ordinaria degli aderenti;
  2. provvede alla riscossione delle quote degli aderenti e dì tutte le entrate previste, nonché al pagamento delle spese straordinarie che sono da disporsi a firma congiunta con il Presidente, in conformità alle decisioni dell’Assemblea e del Comitato Esecutive;
  3. provvede alla tenuta della contabilità dell’Associazione, ed alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
  4. provvede alla tenuta del registro dei beni inventariati.

Art. 13 – Bilanci

13.1 Ogni anno il Tesoriere predispone i progetti di bilancio che, previa approvazione del Comitato Esecutivo, vengono da lui esposti all’Assemblea ordinaria.

13.2  I documenti di bilancio sono redatti ai sensi dell’art. 26 b. 3 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e devono in ogni caso risultare i beni, i Contributi e i lasciti ricevuti, L’organo di amministrazione ha l’onere di attestare e documentare il carattere secondario e strumentale dell’attività di cui all’articolo 6 nella relazione al bilancio

13.3  Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.

13.4 Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea degli aderenti entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento; il termine è prorogabile con apposita delibera del Comitato Esecutivo fino al 30 Giugno quando specifiche esigenze lo richiedano.

13.5 La mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell’Assemblea comporta la decadenza del Comitato Esecutivo e la necessità di nuove elezioni.

13.6 Copia del bilancio verrà messo a disposizione di tutti gli associati che lo vogliano consultare contestualmente alla convocazione dell’Assemblea che ne ha l’approvazione all’ordine del giorno.

Art. 14 – Il Collegio dei revisori dei Conti

14.1 Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplentieletti dall’Assemblea, tra i soci o anche figure esterne, da essa. Esso elegge nel suo seno il Presidente. Tale costituzione non è obbligatoria per legge, ma per la trasparenza interna, se si ritiene necessaria.

14.2 Il Collegio ha il compito di vigilare sull’amministrazione del Nucleo e verificare la regolarità delle scritture contabili e della gestione dei fondi, certificando la Veridicità del bilancio consuntivo.

14.3 Esso può agire di propria iniziativa oppure su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata; può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

14.4 Il Collegio riferisce annualmente all’Assemblea con relazione sottoscritta ed allegata agliatti dell’assemblea.

14.5 Il Collegio può chiedere la convocazione straordinaria dell’Assemblea per gravi motiviriguardanti la gestione contabile dell’Associazione.

Art. 15 – Organo di controllo ex art. 30 c.2 del

D.lgs 3 Luglio 2017, n. 117 e succe mod e integr.,

e Revisione legale dei conti art 31 del D.lgs 3 Luglio 2017 e successive modifiche

15.1 L’Organo di Controllo, che potrà anche essere monocratico, dovrà essere eletto in alternativa e sostituzione rispetto al Collegio dei revisori dei conti al sopravvenire dei requisiti e condizioni di cui all’art. 30 c.2 del D.Igs. 3 luglio 2017, n. 117 e succ mod e integr..

15.2 L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in sia Obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del Codice del Terzo settore.

15.3 Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l’Organo di Controllo purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:

  • esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell’esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
  • verifica se il bilancio d’esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
  • esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d’esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
  • verifica la corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

15.4 L’Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea. Elegge nel suo seno il Presidente. Dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall’Assemblea.

15.5 Imembri dell’Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all’Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all’articolo 2399 del c.c.; il componente dell’Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2 c.c..

15.6 Fermo restando il controllo contabile, all’Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell’art. 31 del Codice del Terzo settore

15.7 Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell’Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

15.8 E’ nominato nei casi previsti dall’art.31 del D.lgs 117/2017, sempre ché i il controllo contabile non sia stato affidato all’Organo di Controllo, ai sensi dell’art.30, comma 6 CTS.

E’ formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Art. 16 – Coordinatori di settore

16.1 In relazione al numero degli aderenti ed alle attività che intende espletare, l’organizzazione può articolarsi in più settori d’intervento.

16.2 Coordinatore di settore ha la responsabilità operativa e gestionale del settore a lui affidato, ivi compresi gli eventuali materiali dì pertinenza. Risponde direttamente al Comitato Esecutivo che Io ha nominato.

Art. 17 – Cariche Sociali ed Incompatibilità

17.1 Tutte le cariche sociali sono gratuite; ai componenti degli organi sociali può essere attribuito il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento della funzione

17.2 Tutte le cariche durano per cinque anni.

17.3 Nel caso di ritardo nelle nuove elezioni i titolari di cariche rimangono nei loro ruoli e funzioni per lo svolgimento dell’ordinaria amministrazione fino a nuove elezioni ed avvicendamento con i nuovi.

17.4 A garanzia dell’indipendenza dell’Organizzazione e nel rispetto dei principi della apartiticità e apoliticità propri dell’Associazione, lo svolgimento di incarichi direttivi e/o l’appartenenza ad Organi elettivi dell’Associazione è incompatibile con incarichi politici (es: carica di membro del Go­verno Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale di Presidente di Amministrazione Provinciale, di membro di Giunta e/o di Consiglio Comunale al di sopra di 10.000 abitanti o di Enti Locali territoriali), amministrativi decisionali ed esecutivi nell’ambito di organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, nonché in istituzioni pub­bliche e/o enti di previdenza ed assistenza sociale.

17.5 Ogni causa di incompatibilità determina l’ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra.

Art. 18 – Patrimonio

18.1 Il patrimonio dell’associazione — comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate — è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 19 – Risorse economiche

19.1 L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

  1. quote associative e contributi degli associati;
  2. eredità, donazione e legati;
  3. rendite patrimoniali;
  4. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, ovvero enti ed istituzioni private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  5. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  6. entrate e rimborsi derivanti da prestazioni di servizi da svolgere in convenzione con enti pubblici o altre organizzazioni pubbliche o private che devono espressamente prevedere le funzioni, i servizi oggetto delle stesse, la durata, í rapporti finanziari, gli obblighi, le garanzie reciproche ed i sistemi periodici di consultazione, il coordinamento amministrativo ed organizzativo degli adempimenti. La convenzione è approvata a maggioranza assoluta del Comitato Esecutivo. ;
  7. Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale e marginale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
  9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
  10. Per le attività di interesse generale prestate, l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i.

19.2 II fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

19.3 E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

19.4 Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

19.5 Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 20 – Quota sociale

20.1 L’importo della eventuale quota associativa posta a carico degli aderenti è fissata dall’Assemblea, su proposta del Comitato Esecutivo. Essa è annuale, non frazionabile e non rimborsabile. Va corrisposta da ciascun associato entro il 31gennaio di ogni anno, qualora l’assemblea decidesse di porla in essere.

20.2 Gli aderenti che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte alle attività della associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 21 – Modifiche allo Statuto

21.1 Le proposte di modifica dello Statuto devono essere poste all’ordine del giorno dell’Assemblea. L’iniziativa per proporre le suddette modifiche compete a:

  1. Comitato Esecutivo;
  2. Collegio dei Revisori dei Conti;
  3. Almeno un terzo degli aderenti.

21.2 Le modifiche allo Statuto che siano state approvate entrano in vigore alla chiusuradell’Assemblea che le ha votate, salvo diversa disposizione dell’Assemblea stessa.

art. 22 – Libri sociali

L’Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali per una migliore gestione;

  • il libro degli associati;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione;
  • il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

Art. 23 – Clausola compromissoria

  Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno.

Art. 24 – Uniforme

24.1 L’uniforme degli appartenenti all’associazione con i loghi dell’Associazione Nazionale Carabinieri è prerogativa esclusiva degli aderenti. Essa è indossata esclusivamente nelle cerimonie ufficiali (per le quali sia prevista) e nei servizi comandati.

24.2 Il Comitato Esecutivo indica i segni distintivi ed i capi da indossare a seconda del tipo di servizio da svolgere, o tipo di DPI da portarsi al seguito.

24.3 L’utilizzo dell’uniforme in maniera contraria a quanto indicato ai precedenti commi costituisce comportamento gravemente contrario ai principi e finalità del presente Statuto e potrà costituire motivo di provvedimenti disciplinari ai sensi del presente Statuto.

Art. 25 – Scioglimento

25.1 Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

25.2 In caso di scioglimento dell’Associazione, L’Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo, che dovrà avvenire previa parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore edivi, in via prioritaria, ad altre

associazioni ed organismi operanti nell’ambito dell’A.N.C., nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 26 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice del

terzo settore, al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 27 – Norme transitorie

27.1 Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del RUNTS, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

27.2 Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del RUNTS.

Spinetoli lì 02-10-2020

IL PRESIDENTE                                                                                                           IL SEGRETARIO